Il caso di Maria Edgarda Marcucci
Il caso che in queste settimane è tornato all’attenzione del pubblico è quello di Maria Edgarda Marcucci: membro del movimento italiano contro la violenza di genere Non Una di Meno, attivista No Tav ed ex combattente dell’Unità di protezione delle donne (YPJ), la milizia curda che si è contrapposta all’avanzata dell’ISIS nella regione siriana settentrionale del Rojava, di cui ha fatto parte per nove mesi tra il 2017 ed il 2018.
Questa studentessa, attivista e militante ventinovenne, non soggetta ad alcun capo di imputazione, subisce le limitazioni di misure preventive pensate per boss mafiosi, trafficanti e terroristi. È la sentenza del Tribunale di Torino del 17 marzo 2020 a sottoporla per due anni alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo n.159/2011. Maria Edgarda Marcucci ha impugnato la sentenza rivolgendosi alla Corte d’Appello, la cui udienza si è svolta il 13 novembre 2020 ed i cui esiti non sono ancora stati stabiliti. La colpa di Marcucci sarebbe quella di aver imparato in guerra ad usare armi, quindi di essere un soggetto predisposto ad utilizzarle in futuro, costituendo così un pericolo per la sicurezza.
Sorveglianza speciale: funzionamento e dubbi sulla legittimità
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza limita le libertà fondamentali di circolazione, associazione e manifestazione del soggetto, a cui vengono ritirati passaporto e patente, impedito l’accesso ad alcuni comuni o addirittura di uscire dal proprio, negata la possibilità di associarsi abitualmente e di partecipare a pubbliche riunioni, ordinato di comunicare ogni spostamento e vietato di uscire di casa nella fascia oraria serale/notturna. Sembra la descrizione di uno scenario orwelliano, invece questa volta il Big Brother è lo Stato italiano.
Questo procedimento giudiziario preventivo ha il suo avvio a partire da una proposta da parte della Questura, che viene presa in considerazione dal Tribunale di riferimento e fatta oggetto di un processo basato su due fasi: quella constativa, in cui a partire dalle testimonianze viene ricostruita la presunta condotta pericolosa e/o antisociale del soggetto e la fase pronostica, in cui si ipotizza come probabile un futuro comportamento analogo. Procedimento curioso, se si considera che il termine “pronostico” sembra più pertinente ad una rivista di astrologia che ad un’aula di tribunale.
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Viene spontaneo chiedersi in che modo queste previsioni possano valere come solide basi per un provvedimento coercitivo tanto invadente e limitante la vita individuale, come quello della sorveglianza speciale. Quale competenza rende un giudice capace di prevedere il comportamento futuro di un altro essere umano? Con che grado di sicurezza? Quali sono i criteri a cui si deve riferire per decretare la pericolosità o meno di un soggetto? Se la legge non fornisce indicazioni specifiche, il giudizio si riduce a frutto dell’arbitrio. Sono queste le considerazioni che, insieme ad altre questioni specificamente giuridiche, hanno portato la Corte europea dei diritti dell’uomo a dichiarare l’incompatibilità delle misure di prevenzione della giurisprudenza italiana con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nella sentenza De Tommaso del 2017.
Tentativi di silenziare il dissenso
Maria Edgarda Marcucci non è l’unica vittima dell’applicazione di questa misura giudiziaria, che si rivela essere frequentemente utilizzata nei confronti di attivisti che alzano una voce dissonante rispetto a quella del sistema vigente. Luca Fagiano e Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all’abitare di Roma e le attiviste No Tav come Nicoletta Dosio e Dana Lauriola sono solo alcuni degli esempi.
Ma perché un provvedimento inserito all’interno di un codice antimafia viene applicato ad individui che non vengono associati, prima e nemmeno durante il processo, ad attività della criminalità organizzata? Probabilmente ciò che ci è spesso sfuggito durante questi anni e su cui ora si è aperto uno spiraglio di chiarezza è la stortura per cui una norma giuridica, già di per sé concettualmente problematica e discutibile per i motivi sopra esposti, viene addirittura piegata a strumento di repressione del dissenso.
Il tribunale dichiara infatti esplicitamente che la ragione della condanna di Maria Edgarda Marcucci è precisamente la continuazione delle sue attività di protesta: ad esempio la resistenza ad una carica di polizia durante il corteo del Primo Maggio 2019 a Torino e una protesta alla Camera di Commercio della stessa città contro il rifornimento di armi alla Turchia (finanziatrice dello Stato Islamico in chiave anti-curda) nello stesso anno.
Non è una novità che le strutture giuridiche si dotino di strumenti di controllo e mantenimento dell’ordine a discapito dei diritti e delle proteste dei cittadini: storicamente il confino fascista contenuto nel Codice Rocco dal 1931 si è trasformato, con il tramite del Dgls n.1423/1956, fino ad arrivare a noi oggi nel Dgls n.159/2011, in cui il cambiamento dalla forma penale a quella preventiva non ha prodotto mutamenti concreti radicali.
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Dovrebbe risultare a questo punto evidente che rimangono nel nostro corpus giuridico delle contraddizioni, le quali rivelano gli strumenti coercitivi di cui il nostro apparato statale quotidianamente si serve. Maria Edgarda Marcucci ne subisce le conseguenze sulla sua pelle.
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